Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

La prevenzione dei DMS correlati al lavoro per migliorare la salute e il benessere dei lavoratori è stata fissata come priorità in tutte le strategie dell’UE in materia di SSL a partire dal 2002.
Recentemente, la Commissione europea ha sottolineato che i DMS sono ancora «una delle malattie professionali più gravi e diffuse». Il loro potenziale di impedire a milioni di lavoratori dell’UE di rimanere al lavoro per tutta la vita è «un grosso onere in termini di costi per gli individui, le aziende e la società in generale».
Investire nella prevenzione dei DMS correlati all’attività lavorativa migliorerà la salute dei lavoratori e le loro prospettive di carriera, aumenterà la competitività delle imprese e andrà a beneficio dei sistemi sanitari nazionali.

L’impatto dei DMS sulle aziende
Assenteismo
L’assenza dal lavoro a causa dei disturbi muscoloscheletrici rappresenta un’elevata percentuale di giornate lavorative perse negli Stati membri dell’UE. Nel 2015, oltre la metà (53 %) dei lavoratori affetti da DMS (compresi quelli con altri problemi di salute) ha dichiarato di essere stata assente dal lavoro nell’ultimo anno, una percentuale notevolmente superiore a quella dei lavoratori senza problemi di salute (32 %). I lavoratori affetti da DMS hanno anche maggiori probabilità, in media, di rimanere assenti per un periodo di tempo più lungo.
Presentismo
L’insorgere di dolori sul lavoro a causa di un disturbo muscolo-scheletrico può influire sulle prestazioni e sulla produttività. Nel 2015, i lavoratori affetti da DMS (compresi quelli con altri problemi di salute) hanno lavorato molto più spesso mentre erano malati rispetto ai lavoratori senza problemi di salute (29 % rispetto al 9 %).
Pensionamento anticipato o forzato
I lavoratori con DMS sono più propensi a credere di non poter svolgere lo stesso lavoro all’età di 60 anni rispetto a quelli che non sono affetti da questa condizione. Più precisamente, un terzo dei lavoratori con DMS (compresi quelli con altri problemi di salute) ritiene che non sarà in grado di continuare a svolgere il
proprio lavoro fino all’età di 60 anni.
Nonostante la normativa sulla prevenzione dei DMS lavoro correlati e l’impegno profuso da parte delle autorità e delle imprese europee e nazionali, tali disturbi sono diventati solo lievemente meno comuni negli ultimi anni13. Di conseguenza sorge la domanda: «Quali sono le lacune degli attuali approcci di prevenzione e di valutazione del rischio?».
Una nuova relazione dell’EU-OSHA affronta la questione analizzando gli effetti di fattori quali la digitalizzazione e le nuove tecnologie, la mancanza di un’adeguata organizzazione e/o progettazione del lavoro, i cambiamenti demografici della forza lavoro e l’impatto dei fattori di rischio psicosociale. Tali questioni emergenti stanno causando l’insorgere di nuovi fattori di rischio e interferiscono con le misure di prevenzione dei DMS lavoro correlati. Il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-20 sottolinea l’importanza degli sforzi per affrontare i rischi emergenti.
Inoltre, la prevenzione dei DMS correlati all’attività lavorativa è una priorità non solo nella SSL, ma anche in molti altri settori politici. A causa dell’invecchiamento della popolazione europea, un numero crescente di persone è affetto da DMS cronici. Un’efficace collaborazione tra le parti interessate di diversi settori politici, istruzione, sanità pubblica, politica industriale e pari opportunità, sulla promozione della salute muscolo-scheletrica dei lavoratori potrebbe contribuire a raggiungere gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa.

https://healthy-workplaces.eu/it/media-centre/news/preventing-msds-lighten-load-its-european-week-safety-and-health-work

Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Modifiche al D.Lgs. 81/08

Con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sono state apportate sostanziali modifiche al TULS D.Lgs. 81/08.

Le principali modifiche sono di seguito riportate:

Obbligo di individuazione dei preposti

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente comma b-bis individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

Nuove attribuzioni per i preposti

Articolo 19 – Obblighi del preposto a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

Obbligo di comunicazione dei preposti al DL committente nei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

comma 5.) L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato

Inserimento del DL tra i soggetti destinatari di “adeguata e specifica formazione”

comma 7.) Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

Obbligo di formazione in presenza e cadenza di aggiornamento biennale per i preposti

7-ter.) Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: – l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; – l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

DECRETO 2 settembre 2021. Requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio

Con DECRETO 2 settembre 2021. Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46,
comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono stati stabiliti i requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.
Il decreto è entrato in vigore il 2 settembre 2022.

Riportiamo a seguire quanto di interesse per i docenti.

Art. 6. Requisiti dei docenti
1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
– avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
– iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
– rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.