Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività Socio Educative, Assistenziali e Sanitarie

Statuto EBIForm

Statuto dell’ Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle attività Socio Educative, Assistenziali e Sanitarie (EBIFORM).

Art. 1 Costituzione

E’ costituita, su iniziativa di CONFIMPRESA – Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell’Artigianato – e di CNL – Confederazione Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori, si costituisce una Associazione non riconosciuta denominata “Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle attività Socio Educative, Assistenziali e Sanitarie, in sigla”EBIFORM”, di seguito, per brevità, indicata come Ente.

Art. 2 Sede e durata

L’Ente ha sede in Roma. La durata dell’Ente è a tempo indeterminato, salvo i casi di scioglimento di cui al successivo art. 15.

Art. 3 Soci

Sono Soci dell’Ente CONFIMPRESA quale Organizzazione Sindacale dei datori di lavoro e CNL quale Organizzazione Sindacale dei lavoratori, entrambe le parti obbligate quali firmatarie dei CCNL dei dipendenti dell’Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle attività Socio Educative, Assistenziali e Sanitarie. Le quote dell’Ente sono ripartite pariteticamente e in nessun caso è consentito il trasferimento di quota.

Art. 4 Iscritti

Tutti i soggetti individuati dal CCNL dell’ Artigianato Industria e Servizi, possono beneficiare delle relative prestazioni. Le iniziative di cui al successivo articolo 5 del presente Statuto ed ogni altra assistenza che fosse prevista dalle parti come individuate all’art. 1 sono destinate ai lavoratori ed ai titolari delle attività imprenditoriali che, oltre ad applicare interamente il C.C.N.L. e gli accordi collettivi in essere, siano in regola coi versamenti all’Ente (EBIFORM) . L’iscrizione all’Ente cessa a seguito di: a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa dell’ente; b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi; c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive.

Art. 5 Scopi e finalità

L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa ai C.C.N.L. firmati dalle parti , è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Dipendente) che operano nelle ditte per le quali è vigente un CCNL L’Ente Bilaterale Nazionale attua, promuove, concretizza e valorizza: a) la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – economico del settore Artigianato Industria e Servizi e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti i CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2; b) studi e ricerche circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua; c) specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi; d) le procedure per attivare -coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (ESAFONDO) – la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee; e) tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori attraverso la formazione; f) specifiche iniziative per l’inserimento giovanile; g) iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “ESAFONDO” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori; h) iniziative in merito allo sviluppo dell’ Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle attività Socio Educative, Assistenziali e Sanitarie finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; i) lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie dei CCNL per l’ Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle attività Socio Educative, Assistenziali e Sanitarie; j) studi, ricerche ed iniziative relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti costituenti l’Ente e firmatarie dei CCNL e con particolare riferimento agli articoli 2 (comma 1 ee), 37, (comma 12), 48 (comma 6) e 51 “Organismi Paritetici”, del D.Lgs 81/2008, anche attraverso uno specifico Comitato Paritetico Nazionale, EBIFORM: elabora, e sviluppa tutte quelle azioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso studi, ricerche, iniziative promozionali, e la diffusione di materiale informativo. collabora con Enti e Organismi pubblici e privati che si occupano di sicurezza e igiene del lavoro, organizzando corsi di formazione direttamente in collaborazione con gli enti formativi delle parti sociali costituenti EBIFORM o altri istituti pubblici e privati. opera all’interno dei settori di riferimento, favorendo la formazione professionale , istruendo le maestranze dei settori previsti dai CCNL, attraverso la promozione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, sostenendo l’assistenza alle imprese e svolgendo un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle aziende sempre in materia di sicurezza del lavoro. può effettuare sopralluoghi, anche su richiesta delle imprese aderenti, e certificare il corretto sistema di gestione della prevenzione adottato dall’azienda. individua e forma soggetti destinati alla funzione di Rappresentanti Territoriali per la sicurezza (RLST). raccoglie le relazioni annuali sull’attività delle sedi periferiche. L’attività di EBIFORM, (Ente senza scopo di lucro), e del Comitato Paritetico Nazionale (CPN) viene finanziata attraverso il contributo previsto dai CCNL e dal “Fondo per la Formazione e la Sicurezza” le cui caratteristiche saranno delineate dallo stesso CPN. k) studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea; l) studi iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro m) la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e le relative esperienze bilaterali; n) gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale; o) promuove la costituzione delle sedi periferiche, coordinandone l’attività; p) l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice; q) la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore; r) le altre funzioni affidategli dai contratti collettivi e dalla legge; L’Ente Bilaterale Nazionale ha inoltre il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici: s) gli accordi di secondo livello di settore t) gli accordi territoriali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro” “Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”. u) i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività imprenditoriali e dei lavoratori italiani. v) le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, quali “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti territoriali” di cui agli articoli 3, 4 e 8 del CCNL. w) la comunicazione concernente la costituzione della Commissione Paritetica e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

Art. 6 Articolazione dell’Ente

L’Ente potrà articolarsi al suo interno in sezioni corrispondenti ai settori economici dei CCNL, anche con funzioni delegate.

Art. 7 Organi dell’Ente

Gli organi dell’Ente, costituiti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali costituenti sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) Il Comitato Esecutivo; c) la Presidenza d) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche di cui alle lettere b) e d) hanno la durata di quattro anni, permangono fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili. I nuovi componenti debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza. La funzione di ciascuno dei componenti degli organi statutari di cui alle lettere b), e) e d) ha termine nel caso in cui venga revocato dal Socio che l’aveva espresso o in caso di decadenza e/o di dimissioni. La decadenza si verifica laddove il componente dell’Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive. Nei casi sopra indicati di cessazione della funzione, il socio che aveva effettuato la designazione provvede, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una nuova designazione. I sostituti saranno cooptati, e successivamente nominati, ai sensi dell’art. 2386 e.e. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso alla data di nomina. In caso di revoca o dimissioni che comportino il venir meno di oltre 2/3 dei componenti il Comitato Esecutivo, l’Assemblea per la nomina del nuovo Comitato Esecutivo è convocata d’urgenza dai costituenti; se vengono a cessare tutti i componenti il Comitato Esecutivo, l’Assemblea per la nomina dei componenti del nuovo Comitato Esecutivo deve essere convocata d’urgenza dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 8 L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei soci di cui all’art. 3 dei presente Statuto o da loro Delegati. I Soci, ai fini delle deliberazioni, sono portatori rispettivamente del seguente numero di voti: CONFIMPRESA n. 3 (tre), CNL Sindacato n. 3 (tre) voti. Spetta all’Assemblea: a) nominare il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato Esecutivo, b) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti; c) provvedere all’approvazione, su proposta del Comitato Esecutivo, dei bilanci consuntivi e preventivi; d) deliberare l’eventuale compenso per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei conti; e) approvare l’eventuale Regolamento di funzionamento dell’Ente di cui al successivo art. 15; f) approvare le eventuali modifiche statutarie su proposta del Comitato Esecutivo; g) esaminare ogni questione che il Comitato Esecutivo avesse a sottoporgli; h) definire le linee guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 5 del presente Statuto; i) svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto; j) deliberare in merito allo scioglimento dell’Ente e alla nomina dei liquidatori. I soci si riuniscono in Assemblea almeno due volte l’anno, nonché tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un socio o almeno la metà dei componenti il Comitato Esecutivo o il Collegio dei Revisori dei Conti. L’Assemblea viene convocata dalla Presidenza, a mezzo fax o posta elettronica con prova di ricevimento da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione o, in caso di comprovata urgenza, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Per le riunioni riguardanti le sopracitate lettere f) e j) la convocazione deve essere effettuata almeno30 (trenta) giorni prima della data fissata. Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori dei conti. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano. All’inizio viene nominato un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali: a) che sia consentito al Presidente di verificare la regolarità della costituzione dell’Assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell’Assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario predisporre il foglio presenze. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario che devono essere presenti nello stesso luogo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice di voti favorevoli. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento sono assunte con almeno maggioranza qualificata di voti favorevoli.

Art. 9 il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito da 4 (quattro) componenti nominati dall’Assemblea dei Soci, dei quali 2 (due) in rappresentanza di CONFIMPRESA, e 2 (due) in rappresentanza di CNL Sindacato. Spetta al Comitato Esecutivo: garantire il funzionamento di tutti i servizi dell’Ente, sia tecnici che amministrativi e vigilare sul funzionamento dei medesimi; ratificare la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione dei Soci; vigilare sull’attuazione e sul funzionamento delle iniziative promosse dall’Ente; nominare, nel caso se ne ravveda la necessità, un Direttore dell’Ente e regolarne il trattamento economico; progettare iniziative atte al raggiungimento degli obiettivi statutari; coordinare e verificare le attività delle sedi territoriali; deliberare l’approvazione delle Sezioni Professionali di cui all’art. 6; approvare i verbali delle proprie riunioni; attuare le iniziative deliberate dall’Assemblea dei Soci; deliberare i regolamenti delle prestazioni per il conseguimento degli scopi e delle finalità statutarie e regolamentari; riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere e all’attività svolta; predisporre il regolamento interno dell’Ente di cui al successivo art. 16 e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea; provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea unitamente alla stesura di specifiche relazioni sui bilanci e sulla attività svolta; assumere e licenziare il personale dell’Ente e regolarne il trattamento economico. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, e viene convocato a mezzo fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di comprovata urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Ente, o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. Il Comitato ad ogni riunione nomina un segretario . Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche per audio – conferenza o video – conferenza fra più postazioni collegate, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, posto che la riunione si riterrà svolta in quel luogo: b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti . all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle adunanze del Comitato Esecutivo e sottoscritto da colui che presiede la seduta e dal segretario. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti. Ai componenti del Comitato esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute e l’indennità di carica deliberata dall’Assemblea dei Soci.

Art 10 la Presidenza

La Presidenza si compone di un Presidente e di un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea dei Soci tra i componenti del Comitato Esecutivo, alternativamente su designazione di CONFIMPRESA e di CNL, salvo diverso accordo tra i Soci. Il Presidente sta in giudizio per l’Ente ed ha la legale rappresentanza dell’Ente; . presiede il Comitato Esecutivo e partecipa alle delibere con diritto di voto. In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente agiscono con pieni poteri in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna.

Art. 11 il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi, scelti nell’elenco dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia, così designati: uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ed un terzo con la funzione di Presidente, designato dalla parte che non esprime il Presidente del Comitato Esecutivo. Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori supplenti, uno per parte, scelti nell’elenco dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed iscritti ad un Albo Professionale. I Revisori, sia effettivi che supplenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. L’incarico di Revisore è incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo. I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Al Collegio è attribuita la funzione di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile. Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consuntivo. I Revisori effettivi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo ed hanno la possibilità di intervenire e verbalizzare sulle questioni di loro competenza statutaria. Gli emolumenti dei Revisori sono fissati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 12 Finanziamento

Per gli scopi dell’Ente si provvede con: i contributi ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti, e con i contributi previsti dai contratti nazionali ed eventualmente dalle leggi; eventuali ulteriori risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere all’Ente; i proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statutari dell’Ente; gli interessi e altri proventi maturati dalle risorse finanziarie gestite dall’Ente e dai beni acquistati con le sopra dette risorse; i proventi straordinari di qualsiasi specie, nonché le liberalità versate da enti o singoli privati; ogni altra entrata che concorra a sviluppare l’attività dell’Ente. Le quote versate in forza del CCNL, relative ad elementi contrattuali per le quali non è stato definito uno specifico utilizzo rimangono a disposizione dell’Ente Bilaterale Nazionale che con finalità solidaristiche ne stabilirà l’utilizzo.

Art. 13 Il Patrimonio

Le disponibilità dell’Ente sono costituite dall’ammontare dei contributi di cui al precedente articolo, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi ·di mora per ritardati pagamenti. Costituiscono disponibilità ell’Entele sommeed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’Ente ed eventuali contributi provenienti dallo stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito ed alle finalità del C.C.N.L. per i lavoratori il patrimonio dell’Ente è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, ovvero accantonato, se ritenuto necessario ed opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’Ente, è quello applicato ai “Fondi Comuni” regolato per solidale irrevocabile volontà dei Soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni. All’Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente medesimo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 14 Esercizio Sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno, il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Entrambi i bilanci, corredati dai previsti documenti di accompagnamento, debbono essere trasmessi entro 15 giorni ai Soci.

Art. 15 – Scioglimento – Cessazione

Lo scioglimento dell’Ente è deliberato con almeno la maggioranza qualificata di voti favorevoli dei componenti dell’Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata con raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di scioglimento dell’Ente o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, i soci di cui al precedente art. 3 provvedono a designare due liquidatori, di cui uno su designazione di CONFIMPRESA e uno su designazione di CNL che agiscono con poteri congiunti. Le procedure di liquidazione sono quelle previste dagli artt. 2484 e seguenti e.e. Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell’Ente.

Art. 16 – Regolamento di funzionamento

Per l’attuazione del presente statuto l’Ente si dota di un regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.

Art. 17 – Disposizioni finali

Copia dello dello statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro un mese dalla sua approvazione e tenuta nella disponibilità dei soci presso la segreteria dell’Ente.

Art. 18 – Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva ·nazionale di categoria, al regolamento di funzionamento e a quelli delle prestazioni. Lo statuto e il regolamento di funzionamento dell’Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che andranno a disciplinare l’attività dell’Ente medesimo.

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Regolamento EBIForm

Art. 1 – Funzionamento e istituzione fondo sostegno al reddito Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività Socio Educative, in sigla “EBIFORM”. In particolare, definisce la modalità di finanziamento di EBIFORM, i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento delle attività, le attività svolte da EBIFORM per l’attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e le linee di indirizzo per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Ente. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei CCNL L’Ente Bilaterale istituisce un fondo finalizzato all’erogazione di sussidi a favore di aziende e lavoratori con lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo del settore, salvaguardando l’occupazione e la professionalità degli addetti. Il fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dal Consiglio Direttivo di EBIFORM

Art. 2 – Soggetti interessati – ambiti di applicazione I sussidi, di cui all’art. 1 del presente regolamento, sono destinati:

a) a tutte le aziende iscritte all’Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività Socio Educative, in regola con il versamento della quota di adesione previsto dal CCNL

b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato

CONDIZIONI

Il sostegno al reddito di cui ai punti a) e b) resta subordinato alle seguenti condizioni:

1. Aziende

Per accedere alle prestazioni erogate dal fondo le aziende dovranno dimostrare di aver versato la quota di adesione ad EBIFORM da almeno dodici mesi dalla richiesta di intervento.

2. Lavoratori

Avranno diritto al sostegno del reddito i dipendenti con rapporto di lavoro full-time o part-time assunti:

1. a tempo indeterminato

2. con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento

3. a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a tre mesi e se la causa per cui si richiede il sostegno al reddito si verifica nel corso della vigenza del rapporto a termine Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) tutti gli importi fissi eventualmente accordati come contributo di sostegno al reddito dovranno essere rapportati al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di quaranta ore settimanali.

Art. 3 – Modalità di contribuzione e Attività di riscossione centralizzata dei contributi via F24 Le percentuali di contribuzione all’ente bilaterale sono le seguenti: • 0,10% a carico dell’azienda • 0,10% a carico dipendente Sono esclusi dal computo i dipendenti che sono posti in cassa integrazione a zero ore per l’intero mese di riferimento. Il contributo di cui sopra potrà essere modificato dalle Parti stipulanti il CCNL. Il versamento dei contributi ad EBIFORM è obbligatorio per tutte le imprese che applicano il CCNL stipulato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali. I contributi così definiti devono essere versati esclusivamente tramite F24 a cura del datore di lavoro in ragione della convenzione in corso di stipula con l’INPS.

Art. 4 – Attività di EBIFORM L’Ente Bilaterale Nazionale attua, promuove, concretizza e valorizza:

a) la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – economico del settore Artigianato, Industria, Costruzioni Edili e Stradali, Servizi e delle attività Socio Educative, Assistenziali e Sanitarie e sulle relative prospettive di sviluppo.

b) studi e ricerche circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua;

c) specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

d) le procedure per attivare – anche coordinandosi con i Fondi Paritetici Interprofessionali – la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee;

e) tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel libretto formativo del cittadino

f) specifiche iniziative per l’inserimento giovanile;

g) iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego,

h) iniziative in merito allo sviluppo dell’ Artigianato, Industria, Costruzioni Edili e Stradali, Servizi e delle attività Socio Educative, Assistenziali e Sanitarie finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

i) lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie dei CCNL per l’Artigianato Industria e Servizi ;

j) studi, ricerche ed iniziative relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti costituenti l’Ente e firmatarie dei CCNL e con particolare riferimento agli articoli 2 (comma 1 ee), 37,(comma 12), 48(comma 6) e 51 “Organismi Paritetici”, del D.lgs 81/2008, anche attraverso uno specifico Comitato Paritetico Nazionale.

k) studi iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro

l) la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e le relative esperienze bilaterali;

m) gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale;

n) promuove la costituzione delle sedi periferiche, coordinandone l’attività;

o) l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice;

p) la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore;

q) le altre funzioni affidategli dai contratti collettivi e dalla legge;

Art. 5 – Servizi L’Ente Bilaterale svolge i seguenti servizi: sostegno economico alle aziende sostegno economico ai lavoratori commissione di conciliazione per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di vertenza di lavoro commissione paritetica per il rilascio di “visti di conformità” per contratti di apprendistato e per particolari rapporti a tempo parziale e per verifica della correttezza dei contratti a tempo determinato e dei contratti di inserimento assistenza per progetti formativi osservatorio del mercato del lavoro.

Art. 6 – Dotazione del fondo sostegno al reddito Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque in sede di presentazione del bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo di EBIFORM provvederà alla redazione ed approvazione dell’elenco delle prestazioni da erogare in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché alla delibera di stanziamento delle risorse per il sostegno al reddito relative all’esercizio successivo che saranno suddivise in capitoli di spesa. Lo stesso Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l’erogazione dei sussidi, in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell’Ente, nonché nei limiti degli stanziamenti che, per gli stessi titoli, saranno deliberati di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Presentazione domande Le richieste di intervento devono essere presentate all’nte in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività Socio Educative esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo ebiform@sicurezzapostale.it (a tal fine farà fede la data e l’orario di arrivo) prima della chiusura dell’esercizio di competenza (entro cioè il 31 dicembre di ciascun anno) e dovranno essere corredate della documentazione prevista dai singoli interventi indicate nell’elenco delle prestazioni. Le domande presentate sull’apposita modulistica, approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, verranno raccolte ed analizzate dalla Commissione Paritetica Bilaterale istituita presso lo stesso Ente Bilaterale entro 30 giorni dalla data di presentazione. Le richieste valutate positivamente verranno inoltrate al Consiglio Direttivo per la successiva liquidazione.

Art. 8 – Criteri di erogazione dei sussidi Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata per i singoli interventi previsti. Nel caso in cui il singolo capitolo di spesa non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide per ciascun intervento, le domande “non accolte” per mancanza di fondi saranno inserite in una graduatoria valida per l’intero esercizio di competenza, al fine di assegnare eventuali risorse finanziarie residue. Di conseguenza, in caso di fondi stanziati per i relativi interventi e non utilizzati, il Consiglio Direttivo potrà stabilire la destinazione delle risorse residue a favore delle prestazioni rimanenti. Le risorse economiche eventualmente non utilizzate nel corso dell’anno di competenza saranno riportate in aggiunta a quelle previste nell’anno successivo. Nel caso in cui la medesima azienda presenti più di una richiesta di intervento per lo stesso titolo, il contributo per gli interventi successivi al primo potrà essere erogato solo a fine anno, previa verifica della capienza dei fondi. I contributi non verranno erogati in concomitanza di periodi coperti da indennità per malattia, infortunio, maternità, congedi parentali, ferie, permessi e festività.

Art. 9 – Anagrafe e gestione dati personali Presso l’Ente Bilaterale sono istituite l’anagrafe delle aziende e dei lavoratori che richiedono il sussidio. Tali dati saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza (D.Lgs. 196/03). Le aziende che sospendono temporaneamente o cessano la loro attività sono tenute a darne tempestiva comunicazione a mezzo pec (ebiform@sicurezzapostale.it) all’Ente Bilaterale; analogamente sono altresì tenute a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della ragione sociale. L’accertamento di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme in tutto o in parte indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

Art. 10 –  Liquidazione dei sussidi Il Consiglio Direttivo liquiderà le richieste di sussidio in ordine cronologico di presentazione (data del protocollo),  rimettendo nei termini previsti la relativa documentazione fiscale, se dovuta. La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario entro la fine del mese successivo di ciascun quadrimestre di riferimento e cioè entro il 31 maggio, 30 settembre e  31 gennaio di ogni anno. L’azienda/il lavoratore beneficiario rilascerà quietanza per l’importo ricevuto.

Art. 11 – Spese di gestione del fondo Le spese di gestione del fondo, di promozione, di raccolta, esame ed inoltro delle domande, saranno attribuite all’Ente Bilaterale.

Art. 12 – Controversie In caso di contenzioso all’interno della Commissione Paritetica Bilaterale le decisioni spettano al Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Divulgazione ed esonero di responsabilità Il presente regolamento verrà inviato a tutte le aziende aderenti ad EBIFORM e a tutti i consulenti del lavoro che ne faranno richiesta. Eventuali modifiche del regolamento, finalizzate a migliorare il funzionamento di EBIFORM, potranno essere proposte dai rappresentanti delle Parti e dovranno essere decise all’unanimità. L’Ente Bilaterale rimanda al sito web www.ebiform.eu per la consultazione degli aspetti specifici del presente regolamento e definisce questo come unico modo di pubblicizzazione di eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere apportate. L’Ente Bilaterale declina ogni tipo di responsabilità qualora si verifichino situazioni connesse ad erronei versamenti contributivi effettuati dalle aziende o dai loro consulenti. Viene fatto salvo il solo rimborso riferito ai versamenti dei contributi erroneamente effettuati nell’anno precedente alla formale richiesta di eventuale rimborso inoltrata tramite pec completa di adeguate evidenze documentali e necessaria per l’avvio dell’ istruttoria della pratica in sede di Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Decorrenza e durata Il regolamento entra in vigore in data 1 gennaio 2016 e ha validità fino al 31 Dicembre 2020.  Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento si fa riferimento al CCNL per i lavoratori.

Art. 15 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti, saranno trattati dagli organi di EBIFORM secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal “codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni Roma, li 21 dicembre 2015

PRESTAZIONI DELL’ENTE BILATERALE Anno 2016

ELENCO DELLE PRESTAZIONI INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO

1) Premio di natalità Ai lavoratori e datori di lavoro viene riconosciuto un sussidio alla nascita del figlio, ovvero in caso di pre-affidamento adottivo, al lavoratore/trice sarà corrisposto “una tantum” a titolo di “premio di natalità” l’importo pari a € 200,00 lorde con il limite di una sola volta nell’anno solare 1 gennaio – 31 dicembre.

Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia delle ultime tre buste paga antecedenti la data della spesa (se il contributo è richiesto da dipendenti) 3. Stato di famiglia 4. Eventuale ordinanza del Tribunale dei minori per casi di pre-affidamento adottivo o adozione 5. Certificato di nascita. Nel caso di genitori entrambi lavoratori il sussidio sarà erogato solo ad uno dei due richiedenti

2) Spese sanitarie per figli disabili. Ai lavoratori e datori di lavoro che abbiano un figlio disabile minorenne a carico, con invalidità civile riconosciuta minima del 45 % (L. 68/99) e non esercitante attività  lavorativa nell’anno a cui si riferisce il contributo, è riconosciuto un sussidio pari a € 500,00 quale concorso per spese sanitarie dello stesso. Il sussidio sarà concesso “una tantum” e a un solo genitore. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia delle buste paga degli ultimi tre mesi o del periodo per il quale è richiesto il sussidio (nel caso di richiesta da parte di dipendenti) 3. Certificazione condizione di disabile 4. Originale delle ricevute e/o fatture per spese mediche 5. Eventuale prescrizione medica

3) Protesi diverse Ai lavoratori e datori di lavoro viene riconosciuto un sussidio a fronte delle spese sostenute, per se stessi, relativamente alle seguenti protesi e nei limiti di importo specificati: 1. protesi oculistiche relative alle sole lenti massimo € 50,00 all’anno, per una spesa minima di € 150,00; 2. protesi acustiche rimborso massimo €  50,00  all’anno, per una spesa minima di € 150,00. 3. protesi odontoiatriche rimborso massimo € 100,00 all’anno, per una spesa minima di € 500,00. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia delle ultime tre buste paga antecedenti la data della spesa (se il contributo è richiesto da dipendenti) 3. Copia della certificazione medica con relativa prescrizione di protesi 4. Originale della ricevuta fiscale o della  fattura  relativa alla spesa sostenuta

INTERVENTI A FAVORE  DEI LAVORATORI

1) Indennità per malattia oltre il 180° giorno e non indennizzata da INPS Ai lavoratori che intendano beneficiare di quanto disciplinato dall’art. 35  CCNL (trattamento in caso di gravidanza e puerperio), viene riconosciuto un sussidio proporzionale al periodo di aspettativa e all’orario di lavoro per un importo massimo di € 500,00 e per un periodo non superiore a 120 giorni. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia delle ultime tre buste paga antecedenti il periodo della malattia 3. Dichiarazione dell’azienda attestante la concessione della proroga art. 35 CCNL 2) Astensione post-facoltativa per maternità Alla lavoratrice con contratto di lavoro full-time che, terminato il periodo di astensione facoltativa post-maternità, richieda, e venga concesso dall’azienda, un periodo di astensione non retribuita fino al compimento dell’anno di vita del bambino, viene riconosciuto un sussidio “una tantum” di € 500,00 per un periodo massimo di mesi tre di astensione non retribuita. Tale importo sarà riproporzionato in caso di periodo inferiore a 3 mesi. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia delle ultime tre buste paga antecedenti l’inizio della maternità obbligatoria 3. Copia della richiesta di astensione post-facoltativa per maternità 4. Dichiarazione dell’azienda attestante la concessione dell’astensione post-facoltativa per maternità

INTERVENTI A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO

1) Partecipazione alla formazione obbligatoria L’Ente Bilaterale riconosce alle aziende iscritte ai corsi di formazione obbligatoria e relativi a: normativa sulla sicurezza D.lgs 81/08 (RSPP, addetto antincendio, addetto pronto soccorso, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); e  gestiti da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale, un contributo a titolo rimborso spese “una tantum” pari a: € 10,00 per partecipante, per l’adesione ai corsi programmati fino a un massimo di 10 ore; € 7,00 per partecipante per i corsi con durata superiore alle 10 ore; con un massimo di € 500,00 per singola azienda; Per usufruire dei sussidi, erogati dopo presentazione all’Ente della fattura quietanzata, la partecipazione al corso non deve essere soggetta ad altre forme finanziamento. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia della fattura e/o ricevuta fiscale quietanzata 3. Copia delle ultime tre buste paga antecedenti la data di inizio del corso (se si richiede il contributo per addetti)

2) Promozione sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001:2008) Allo scopo di stimolare la crescita e il consolidamento delle aziende, l’Ente Bilaterale riconosce contributi a fronte dei costi sostenuti per ottenere la certificazione dei sistemi di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Il sussidio concesso, erogato solo se la consulenza è fornita da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale, non potrà superare il 5% dell’intero ammontare dei costi sostenuti e comunque non potrà essere superiore a € 300,00. Documentazione richiesta . Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi – Copia della fattura relativa ai costi sostenuti – Nota illustrativa dell’intervento

3) Promozione sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 18001:2007) Allo scopo di stimolare la crescita e il consolidamento delle aziende, l’Ente Bilaterale riconosce contributi a fronte dei costi sostenuti per ottenere la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001:2007. Il sussidio concesso, erogato solo se la consulenza è fornita da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale, non potrà superare il 5% dell’intero ammontare dei costi sostenuti e comunque non potrà essere superiore a € 500,00. Documentazione richiesta – Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi – Copia della fattura relativa ai costi sostenuti – Nota illustrativa dell’intervento

4) Promozione Social Accountability 8000 (SA8000:2014) Allo scopo di stimolare la crescita e il consolidamento delle aziende, l’Ente Bilaterale riconosce contributi a fronte dei costi sostenuti per ottenere la certificazione del Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000: 2014. Il sussidio concesso, erogato solo se la consulenza è fornita da strutture convenzionate con l’Ente Bilaterale, non potrà superare il 5% dell’intero ammontare dei costi sostenuti e comunque non potrà essere superiore a € 500,00. Documentazione richiesta – Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi – Copia della fattura relativa ai costi sostenuti – Nota illustrativa dell’intervento

5) Danni derivati da calamità naturali ed eventi eccezionali non dolosi Alle aziende interessate da sospensione dell’attività, a seguito di calamità naturali e/o eventi eccezionali non dolosi, viene riconosciuto un contributo pari al 15% dell’importo complessivo del danno subito ad attrezzature e strutture, accertato da perizia. Il contributo non potrà superare complessivamente € 500,00. Sono escluse richieste di risarcimento per le imprese già coperte da assicurazione per i suddetti eventi. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia della perizia per l’accertamento dei danni 3. Copia della fattura relativa ai costi sostenuti

6) Contributo per concessione part-time post-maternità L’Ente Bilaterale eroga un premio una “tantum” pari ad € 500,00 alle aziende che accolgono una richiesta di part-time post-maternità. La trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, deve avere una durata di almeno due anni. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia del contratto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale 3. Copia certificato dello stato di famiglia della lavoratrice interessata

7) Assistenza allo studio L’Ente Bilaterale eroga un premio una “tantum” pari ad € 500,00 ai lavoratori o datori di lavoro o ai figli di essi quale concorso alle spese scolastiche di istruzione superiore con reddito ISEE entro € 15.000,00. La richiesta dovrà essere presentata al termine di ogni anno scolastico nel periodo 1-31 Agosto e sarà erogata per un solo figlio appartenente al nucleo familiare. Nel caso di genitori entrambi lavoratori il sussidio sarà erogato solo ad uno dei due richiedenti Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia dello stato di famiglia 3. Copia dichiarazione ISEE del richiedente 4. Copia del diploma conseguito

8) Contributo per corsi di formazione per addetti del settore alimentare L’Ente Bilaterale offre alle aziende aderenti un rimborso per il costo sostenuto per i corsi di formazione-informazione per gli addetti alla produzione e vendita di sostanze alimentari (ex tesserini sanitari) fino ad un rimborso massimo erogabile di € 25,00 per dipendente. L’azienda richiedente potrà ricevere tale contributo fino ad un importo massimo complessivo rimborsabile di € 125,00 lordi nell’anno. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia delle buste paga degli ultimi tre mesi o del periodo per il quale è richiesto il sussidio (nel caso di richiesta da parte di dipendenti) 3. Fattura quietanzata della spesa sostenuta con elenco dei dipendenti frequentanti il corso; 4. Copia del libretto sanitario rilasciato ai dipendenti (copia degli attestati dei partecipanti)

9) Contributo per la redazione dei piani formativi individuali degli apprendisti da parte di enti accreditati L’Ente Bilaterale offre alle aziende aderenti per la redazione di piani formativi individuali in seguito ad assunzione di apprendisti un contributo del 50% iva esclusa fino ad un massimo di € 75,00 lordi all’anno. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia del piano formativo 3. Copia del contratto di assunzione

10) Sostegno lavoratori licenziati: Ai lavoratori disoccupati, licenziati da aziende con meno di 50 dipendenti per riduzione del personale, cessazione dell’attività dell’azienda ovvero altri motivi oggettivi, risultanti da verbale di conciliazione sottoscritto presso la Commissione dell’Ente o Direzione Provinciale del Lavoro, sarà corrisposto un contributo settimanale a sostegno del reddito pari a € 35,00 lordi (€ 7 x 7 gg. settimana) che sarà riconosciuto per un periodo di disoccupazione minimo di quattro settimane e fino ad un massimo di dieci settimane. Documentazione richiesta 1. Copia dei versamenti a EBIFORM degli ultimi dodici mesi 2. Copia del libretto di lavoro aggiornato con la data di cessazione (ove presente) 3. Copia del verbale di conciliazione ex art. 410 -411 c.p.c. (ove presente) 4. Copia della lettera di licenziamento 5. Copia delle buste paga degli ultimi tre mesi precedenti la cessazione del rapporto

AGENDA 2030

Obiettivo 1: Povertà Zero

Obiettivo 2: Fame Zero

Obiettivo 3: Buona salute e benessere per le persone

Obiettivo 4: Educazione paritaria e di qualità

Obiettivo 5: Parità di genere

Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile

Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

Obiettivo 9: Industria, Innovazione e Infrastruttura

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili

Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabile

Obiettivo 13: I cambiamenti del clima

Obiettivo 14: Vita sott’acqua

Obiettivo 15: Vita sulla terra

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti

Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Covid-19

In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020. La sintesi delle raccomandazioni per imprese e lavoratori contenute nell’Intesa:

Informazione

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. Tra le informazioni: L’obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

Pulizia e sanificazione in azienda

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali. Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Precauzioni igieniche personali

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individuale

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.

Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

Le imprese, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza. Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Previsto l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. Sono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).

Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e una deguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. E’comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.

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